Buongiorno, eccoci a parlare di nuovi cambiamenti fatture elettroniche!!
Ma cosa ci aspetta da gennaio 2019? Vediamo di capirci un pochino di più.
Dal primo gennaio c.a. scatta l’obbligo di emettere fatture elettroniche , tranne per i contribuenti nel regime forfettario e del regime dei minimi.
L’agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile c.a. e la circolare 8/E, ha provveduto ad emanare i primi chiarimenti riguardo al nuovo obbligo avallato già in precedenza dall’EU andando a spiegare l’avvio della fattura elettronica tra privati.
Introduce nuove regole e specifiche tecniche, ricordando la possibilità per tutti i privati, di utilizzare per la generazione, elaborazione invio e conservazione delle E-FATTURE programmi presenti sul mercato purché rispettano gli standard previsti dalla legge.
Il software fattura elettronica agenzia gratuito chiamato SDL, sistema di interscambio, ed è già disponibile.
Ma cos’è la fattura elettronica obbligatoria?
Non è altro che una fattura tradizionale che invece di essere scritta su carta viene prodotta in formato digitale xml, rispettando degli appositi standard fissati dalla legge.
L’innovazione della e-fattura, non sta solo nel formato, ma anche e soprattutto nel poterne garantire l’autenticità e l’integrità del suo contenuto dal momento della sua emissione al termine della conservazione sostitutiva che è sempre di 10 anni, grazie all’apposizione della firma digitale e la marcatura temporale fattura elettronica.
La fatturazione elettronica, obbligatoria per tutta la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015 , è divenuta facoltativa tra privati dal 01 gennaio 2017 al fine non solo di semplificare il fisco italiano, ma anche e soprattutto di aumentare la tracciabilità delle operazioni , e quindi come strumento di lotta all’evasione fiscale.
L’obiettivo finale del Legislatore è di ridurre l’evasione IVA e le frodi d’imposta, grazie alla possibilità di controllare in via immediata le operazioni effettuate dai soggetti passivi IVA e di incrociare i dati inviati in modalità telematica tramite il SdI.
Il comma 909 dell’articolo 1 della manovra ne ha introdotto l’obbligo per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati per le per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Come funziona la fattura elettronica
L’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuato utilizzando il formato .xml e il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate già utilizzato per la trasmissione delle fatture alle PA, obbligo introdotto a partire dal 2014 e tutt’ora in vigore.
Per l’emissione delle fatture elettroniche tra soggetti privati bisognerà far riferimento alle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 30 aprile 2018, con il quale sono state inoltre fornite semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle notifiche d’esito committente (rifiuto o accettazione della fattura).
In merito ai dati obbligatori da indicare, è chiarito che la fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti titolari di partita IVA un’applicazione e un software dedicato da installare sul PC.
Modalità di invio della fattura elettronica al SdI e controlli
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse al SdI dell’Agenzia delle Entrate dal soggetto che lo emette, anche tramite un intermediario abilitato.
Le modalità di trasmissione della fattura elettronica sono le seguenti:
- posta elettronica certificata, “PEC”;
- servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l’app dedicata;
- sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
I file delle fatture elettroniche trasmessi all’Agenzia delle Entrate saranno sottoposti a controlli e, in caso di mancato superamento, verrà recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto.
Al contrario, a seguito del superamento dei controlli, la fattura elettronica verrà trasmessa al destinatario tramite indirizzo PEC, cooperazione applicativa o tramite la trasmissione dei dati tra terminali remoti tramite protocollo FTP.
I titolari di partita IVA potranno comunicare l’indirizzo presso cui si intende ricevere la fattura elettronica mentre, in caso contrario, i documento verranno trasmessi sulla base delle indicazioni contenute nel campo “Codice Destinatario”.
Conservazione delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche potranno essere conservate utilizzando il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento del 30 aprile 2018, ha annunciato il lancio di un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture emesse e ricevute tramite l’area riservata del portale delle Entrate.
Nel rispetto della privacy, i dati contenuti nelle fatture potranno essere consultati e acquisiti soltanto dall’utente o da un intermediario abilitato, fatta eccezione delle attività di accertamento e controllo ammesse soltanto previa comunicazione formale al contribuente.
Speriamo di abituarci tutti presto 😀
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